A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio centrale di controllo costituito alle dipendenze della Direzione generale del genio militare e gli uffici periferici di requisizioni alleate, istituiti alle dipendenze della predetta Direzione generale del genio militare, sono soppressi. Il personale militare in temporaneo servizio presso gli uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente e' collocato in congedo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia detto personale e' assunto in servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro come personale non di ruolo nella categoria a ciascuno spettante in relazione al titolo di studio. Il personale civile non di ruolo, assunto in servizio prima del 1 maggio 1948 presso gli uffici di requisizioni alleate, di cui al comma precedente, e' trattenuto in servizio, a richiesta, ed iscritto nel ruolo del personale avventizio del Ministero del tesoro o, a richiesta di altre Amministrazioni, nei ruoli del personale avventizio di dette Amministrazioni. Gli uffici tecnici erariali provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art10 · fonte del testo