Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad applicare una ritenuta del 2 per cento su ogni somma pagata, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata. Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alla lettera e) dell'art. 1. Il Ministro per il tesoro stabilira' con suo decreto eventuali compensi da corrispondere al presidente e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistano alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art9 · fonte del testo