Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 5, 6, 7 e 8 che presti servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve essere trasferito alle Prefetture od agli uffici centrali del Ministero ed e' fatto divieto di reimpiegarlo presso i suddetti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 27 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-20;1116~art15 · fonte su Normattiva