Il Ministro per il tesoro e l'Intendente di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'ufficio tecnico erariale competente se questo per difficolta' di carattere obiettivo non e' in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art6 · fonte del testo