Dopo l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 179-quater (Distribuzione degli incarichi). - Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter. Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati. Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti".

Testo vigente dal 24 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;302~art11 · fonte su Normattiva