Art. 12 — Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile
All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo e' premesso il seguente: "Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis".
Testo vigente dal 24 agosto 1998
