Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

Art. 4 — Delega al'totaiotdelle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 534-bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591 -bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione".

Testo vigente dal 24 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;302~art4 · fonte su Normattiva