Norme in tema di liberazione condizionale
Art. 5 — Revoca
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1975 al 31 ottobre 1986. Leggi il testo vigente →
La liberazione condizionale nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale e' revocata, col procedimento previsto dal precedente articolo 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1975 al 31 ottobre 1986
