Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art12 · fonte del testo