All'onere di lire 23.792.000, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art13 · fonte del testo