I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio vengono collocati nella categoria dei sottufficiali di complemento od in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. Gli appuntati e le guardie vengono collocati in congedo assoluto. Ai sottufficiali collocati nel complemento, se richiamati, non si applicano le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali di pubblica sicurezza in congedo richiamati.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art7 · fonte su Normattiva