I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3ª classe cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito i marescialli di 2ª classe e le guardie possono conseguire l'avanzamento rispettivamente al grado di maresciallo di 1ª classe e di appuntato. L'avanzamento ai gradi di appuntato e brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo e' effettuato per anzianita' e sempreche' gli interessati abbiano rispettivamente dodici, quattordici e sedici anni di servizio complessivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo dei detti pari grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione. La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione e' conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art6 · fonte su Normattiva