Il vicebrigadiere che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art40 · fonte su Normattiva