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Gli iscritti ai corsi speciali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, hanno facolta' di trasferire per gravi e comprovati motivi la propria iscrizione in altri istituti, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
