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All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, e' aggiunto il seguente comma: "Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, gia' inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati".

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;467~art3 · fonte del testo