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Gli insegnanti di educazione fisica, di cui al precedente articolo 3 e quelli iscritti ai corsi speciali triennali istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, che a norma dell'articolo 5 della stessa legge abbiano ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico, sono considerati a tutti gli effetti supplenti annuali, sempreche' la nomina sia riferibile a posti di insegnamento in almeno un corso completo oppure comporti un orario di almeno nove ore settimanali. Gli insegnanti di cui al comma precedente perdono i benefici connessi al conferimento della supplenza annuale se non frequentano regolarmente le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
