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Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualita' di lettori di italiano presso universita' e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreche' siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Sono inclusi altresi' in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
