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Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
