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Gli insegnanti di materie tecniche industriali, agrarie e marinare delle preesistenti scuole di avviamento professionale, e gli insegnanti tecnico pratici, che, nelle graduatorie compilate rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento delle cattedre e dei posti determinati ai sensi dei medesimi articoli, risultino compresi nei limiti delle cattedre e dei posti messi a concorso ai sensi dei succitati articoli 21 e 22, sono nominati in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1 ottobre 1962 e sono assegnati, in mancanza di cattedre disponibili, a posti aggiunti da istituirsi in numero non superiore a quello degli insegnanti aventi diritto alla nomina. I predetti posti vengono istituiti nelle scuole in cui, oltre alle ore relative a cattedre in organico eventualmente esistenti, siano di fatto disponibili almeno 16 ore settimanali di insegnamento. Ai suddetti posti possono essere destinati per trasferimento anche insegnanti gia' in ruolo all'atto della entrata in vigore della presente legge. I predetti posti aggiunti saranno gradualmente soppressi in relazione alla cessazione dai ruoli, per qualsiasi causa, di coloro che sono assegnati o alla creazione di nuove cattedre in organico nella medesima scuola.

Testo in vigore dal 30 novembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1092~art1 · fonte del testo