L'assunzione della garanzia statale di cui all'articolo 1 sara' effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 8 novembre 1961
L'assunzione della garanzia statale di cui all'articolo 1 sara' effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 8 novembre 1961
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1142~art2 · fonte del testo