I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. Per i singoli prestiti, la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.

Testo vigente dal 10 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1280~art4 · fonte su Normattiva