I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilita' di garantire con i cespiti delegabili previsti dalla legge la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, e' autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Testo vigente dal 12 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-11;271~art2 · fonte su Normattiva