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Per l'attuazione del programma di costruzione di alloggi popolari in Abruzzo, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 2.390.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1072~art1 · fonte del testo