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Il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il Ministero dei lavori pubblici ai fini del coordinamento delle costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiedera' ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere, ove lo credano, il programma di espansione edilizia.
Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
