E' ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, Con le seguenti modifiche: Art. 2. - Al secondo comma, dopo le parole: "alla ricostruzione", aggiungere: "ed alla riattivazione". Art. 4. - Al primo comma, dopo le parole: "di pubblica utilita'", aggiungere: "e sono altresi' dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge". Art. 7. - Al secondo comma, alle parole: "potra' accordare", sostituire: "accordera'". Sono pure ratificati il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e l'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quest'ultimo con la seguente modifica: Art. 10. - sopprimere l'ultimo comma.
Testo vigente dal 5 gennaio 1949
