All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, e' aggiunto il seguente comma: "Sono altresi' dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse".

Testo vigente dal 19 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;378~art2 · fonte su Normattiva