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L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da organismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1966 al 31 marzo 1970
