Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1970 al 1 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
((L'opera di cui all'articolo precedente si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali, o attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e d'intesa con esso, ovvero previsti da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano. L'opera stessa si considera altresi' validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro della assistenza tecnica o di organizzare il servizio volontario civile, sempre che tali programmi siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per gli affari esteri. Tale riconoscimento puo' essere dato soltanto per programmi che precisino il personale utilizzabile e il trattamento giuridico ed economico riservato al medesimo nei Paesi di destinazione, trattamento che dovra' essere conforme alle convenzioni o alle consuetudini internazionali in materia di servizio volontario civile, in favore dei Paesi in via di sviluppo)).
Testo in vigore dal 31 marzo 1970 al 1 gennaio 1972
