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Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalita' di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1966 al 31 marzo 1970

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urn:nir:stato:legge:1966-11-08;1033~art3 · fonte del testo