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Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali o di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e della successive dispense dal servizio, le modalita' di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione o per l'interno. I Paesi di destinazione, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile di cui al secondo comma del precedente articolo 2, le modalita' di selezione e di addestramento in patria verranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per la difesa, per la pubblica istruzione e per l'interno.
Testo in vigore dal 31 marzo 1970 al 1 gennaio 1972
