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Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione. Decadono altresi' dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro cio' sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro per la difesa, valutate le circostanze, puo' disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1966 al 1 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1966-11-08;1033~art5 · fonte del testo