Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 15 dicembre 1971, n. 1222.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 15 dicembre 1971, n. 1222.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1966 al 1 gennaio 1972. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione. Decadono altresi' dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro cio' sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro per la difesa, valutate le circostanze, puo' disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-11-08;1033~art5 · fonte del testo