Sono devolute alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art11 · fonte su Normattiva