Gli alloggi costruiti dallo Stato - che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprieta' effettuate in base alla presente legge - saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Testo vigente dal 27 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;283~art13 · fonte su Normattiva