L'articolo unico - sub articolo 5 - ultimo comma - della legge 19 ottobre 1970, n. 744 - e' modificato come segue: "Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, e' concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio". All'onere di lire 120.000.000 derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art17 · fonte su Normattiva