Normativa organica per i profughi
Art. 8 — Erogazione di sussidi straordinari
Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
Testo vigente dal 28 dicembre 1981
