I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art5 · fonte su Normattiva