La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attivita' di cui agli articoli precedenti e' rilasciata dalle competenti autorita' consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Testo vigente dal 10 agosto 1971
