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Resta salvo per i predetti docenti il diritto di ritornare all'insegnamento, se chiamati da una Facolta' a cattedra della materia di cui sono stati titolari, od anche di altra materia, sempre che, in quest'ultima ipotesi, intervenga conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1121~art3 · fonte del testo