E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, gia' modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946 n. 336, sostituito dal seguente: "Contro la, esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione, il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti, avra' facolta' di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto". Le deliberazioni per l'esclusione dall'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.
Testo vigente dal 27 giugno 1949
