Dopo il primo comma dell'art. 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' inserito il seguente: "Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito". Il penultimo comma dell'articolo sopracitato e' sostituito dal seguente: "Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione".

Testo vigente dal 2 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art5 · fonte del testo