I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a, sistemazione e gli agenti rurali effettivi gia' dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio. La riammissione del personale di cui al precedente comma e di quello per il quale e' stata pronunciata, l'estinzione del giudizio od il proscioglimento avverra' nello stesso posto da cui venne rimosso, ovvero a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in altro posto di pressoche' uguale importanza.

Testo vigente dal 27 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-05-14;326~art4 · fonte del testo