Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislative 22 marzo 1948, n. 505, e' sostituito come segue, ferma restando la lettera b) del comma stesso: "I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica:

  • a)dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso e' dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi".

Testo vigente dal 7 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-29;865~art4 · fonte del testo