Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1945, n. 18, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro dieci giorni dalla, data, della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa e' adottata con provvedimento ministeriale.

Testo vigente dal 27 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-05-14;326~art6 · fonte del testo