[1]Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.
[2]I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi. 2 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I contributi mensili per l'educazione ed istruzionie degli orfani di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1° classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088
2con decorrenza dal 1 gennaio 1947
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.
D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523
3Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici".
Testo vigente dal 10 giugno 1948
