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Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle province ove nell'anno scolastico 1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, e' aumentato con decorrenza dal 1 ottobre 1968 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1215~art1 · fonte del testo