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I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi all'entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, a alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle province sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a "buono", e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1967-68. Le prove di esame si svolgeranno con le modalita' previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191. I vincitori del concorso non potranno, nel primo triennio di servizio, essere trasferiti a domanda.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1967 al 2 gennaio 1970
