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Dopo l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui all'articolo precedente, i provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorita' militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 e con l'osservanza del normale orario di cattedra. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 101 e l'articolo 103 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1215~art3 · fonte del testo