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All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968, per lire 196.620.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, e per lire 45.130.000 con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1215~art5 · fonte del testo