Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati:

  • a)dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. A tale scopo il Ministero del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per gli acquisti da affidare al Provveditorato generale dello Stato. Per gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine e strumenti trovano applicazione le norme di cui all'art. 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Il Provveditorato generale dello Stato in ogni caso non e' tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Stato. Puo' altresi' addivenire all'anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito;
  • b)dalle Universita' e dagli altri Istituti indicati nel citato art. 1 della predetta legge a favore dei quali il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare in tutto o in parte l'importo relativo sul fondo di cui all'art. 1 della citata legge 24 luglio 1959, n. 622.

Testo vigente dal 4 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-16;605~artunico · fonte del testo